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Decreto trasparenza d.lgs. 104/2022

Decreto trasparenza d.lgs.104/2022

Decreto trasparenza d.lgs. 104/2022

Con il Decreto trasparenza d.lgs. 104/2022  pubblicato il 29 luglio 2022 e che entrerà in vigore a partire dal 13 Agosto 2022,il datore di lavoro dovrà rispettare i nuovi obblighi informativi da comunicare ai lavoratori.

In particolare il nuovo provvedimento ha apportato modifiche importanti al testo del d.lgs.152/1997  introducendo – tra le varie misure – obblighi informativi più specifici a carico del datore di lavoro (o del committente) al momento dell’assunzione e nuove “prescrizioni minime” a tutela dei lavoratori.

«Articolo 1-bis (Ulteriori obblighi informativi nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati).
1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato e’ tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell’incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell’assegnazione di compiti o mansioni nonche’ indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l’adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto
dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Il lavoratore, direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, ha diritto di accedere ai dati e di richiedere ulteriori informazioni concernenti gli obblighi di cui al comma 2. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a trasmettere i dati richiesti e a rispondere per
iscritto entro trenta giorni.
4. Il datore di lavoro o il committente sono tenuti a integrare l’informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e l’aggiornamento del registro dei trattamenti riguardanti le attivita’ di cui al comma 1, incluse le attivita’ di sorveglianza e monitoraggio. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa siano conformi alle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, il datore di lavoro o il committente effettuano un’analisi dei rischi e una valutazione d’impatto degli stessi trattamenti, procedendo a consultazione preventiva del Garante per la protezione dei dati
personali ove sussistano i presupposti di cui all’articolo 36 del Regolamento medesimo.
5. I lavoratori, almeno 24 ore prima, devono essere informati per iscritto di ogni modifica incidente sulle informazioni fornite ai sensi del comma 2 che comportino variazioni delle condizioni di svolgimento del lavoro.

Formazione obbligatoria

1. Quando il datore di lavoro e’ tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.

Fermo restante quanto disposto nella sua integrità dal provvedimento, riportando quanto su evidenziato dagli articoli estrapolati è utile quindi ricordare ai datori di lavoro che dovranno obbligatoriamente rispettare due aspetti ad oggi sottovalutati e cioè :

L’applicazione di quanto disposto dal Reg. UE 679/2016 in materia di tutela e protezione dei dati personali attraverso una adeguata Privacy Policy;

Formazione obbligatoria nella quale non bisogna dimenticare che ai sensi del GDPR all’art. 29 Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’Unione o degli Stati membri.

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